E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La legge 16/01/2003 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003) ha stabilito come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.
Quindi l’autorizzazione è necessaria:
Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
DOVE SI RICHIEDEPresso il Tribunale di Torre Annunziata – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – corso Umberto I - 437
Terzo Piano Torre B
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
COME SI SVOLGEPer mezzo di domanda, allegando:
L’interessato, ottenuta l’autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.
Nel caso in cui il minore risieda all’estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34).
COSTISe il passaporto viene chiesto nell’esclusivo interesse del minore: esente da contributo unificato. Altrimenti:
RICEVUTA DI PAGAMENTO TELEMATICA PAGOPA: