E’ la procedura per il pagamento delle spese di custodia per beni sequestrati nel procedimento penale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 58, 59, 168, 170, 177, 178, 186 del DPR 115/2002
CHI PUO' FARLOLa ditta o la persona avente in custodia beni sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria.
DOVE SI RICHIEDEPresso la Cancelleria del Giudice che ha nominato il custode.
COME SI SVOLGEL’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la cancelleria ove è pendente il procedimento penale oppure nella Cancelleria del Giudice che disposto la destinazione del bene.
L’istanza deve contenere:
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della custodia per evitare la prescrizione del credito.
Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica. Trascorso il suddetto termine, l’istanza e il decreto deve essere trasmesso all’ufficio Spese di Giustizia affinché provveda alla richiesta della fattura, alla registrazione nel SIAMM ed alla trasmissione all’ufficio del Funzionario Delegato per l’effettivo pagamento mediante l’emissione di ordinativi secondari per trasferimenti di fondi dal conto di Tesoreria presso la Banca d’Italia al beneficiario.
COSTINulli