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Iscrizione Albo/CTU

Documenti e Relazioni

Ferma restando la scadenza del termine perentorio del 4 marzo 2024 prevista per l'Albo CTU, per l'Albo PERITI è stato previsto un nuovo termine perentorio di 90 giorni a partire dal 2 Marzo 2024 e fino al 2 Giugno 2024 per presentare la domanda di conferma dei periti già iscritti con modalità telematica.

Le NUOVE ISCRIZIONI all'Albo CTU e all'Albo PERITI devono essere inoltrate esclusivamente attraverso la Piattaforma del Portale ALBO CTU, PERITI DE ELENCO NAZIONALE presente sul sito Portale Servizi Telematici - Area Servizi - Gestione Albi, elenchi CTU e altri ausiliari (giustizia.it)

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COS'È

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (CTU): un registro nel quale sono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio. Il CTU quindi non esercita mai attività decisoria, che spetta invece esclusivamente al Giudice.

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, da un rappresentante dell'Ordine professionale o della Camera di Commercio per coloro che fanno parte di categorie che non sono organizzate in ordini o collegi professionali e, quindi, non sono provviste di Albi professionali.

Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione dall'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il Consulente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 13 e ss. disp. att. c.p.c.

artt. 66 e ss. disp. att. c.p.p.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Possono essere iscritti all'Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali e sono animati da spirito di correttezza e trasparenza.

DOVE SI RICHIEDE

La domanda deve essere inoltrata online.

La domanda stampata e in bollo e i documenti devono essere depositati presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Torre Annunziata Corso Umberto primo, 437 - 80058 Torre Annunziata Napoli
Segreteria Dirigente, 6° piano, stanza n. 604
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

L'iscrizione nell'Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all'ordine professionale o alla Camera di Commercio, l'indicazione della Categoria e della (o delle) specialità prescelte. Per le categorie non previste dagli ordini professionali è necessaria la previa iscrizione nell'albo dei Periti e degli Esperti, tenuto dalla Camera di Commercio.

La domanda deve essere inoltrata online con le modalità indicate nella sezione SERVIZI - ISCRIZIONE ALBO CTU ( cliccare qui ). Al termine della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà stampare la domanda generata dal programma, regolarizzandola con l’apposizione di una marca da bollo da € 16, provvedendo a depositarla in Tribunale presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione,unitamente ai documenti sotto indicati:

  • 1) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale;
  • 2) curriculum vitae firmato (con l'indicazione della propria mail/posta elettronica certificata (PEC));
  • 3) titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l'esperienza professionale acquisita (titoli scolastici, attestazione di terzi, perizie stragiudiziali o consulenze di parte comprovanti lo svolgimento di attività professionali di tipo valutativo, pubblicazioni).

COSTI

- Marca da bollo da € 16,00 da allegare all'istanza di iscrizione

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).

TEMPI

Alcuni mesi

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

NOTA BENE

Non è possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.
Gli iscritti all'Albo dei Consulenti del Giudice sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 15 co. 2° delle disp. att. del c.p.c., NESSUNO PUÒ ESSERE ISCRITTO IN PIÙ DI UN ALBO C.T.U.

COS'È

L'interprete o il perito nominato dal Giudice civile o penale, una volta espletata la sua prestazione, deve presentare richiesta di liquidazione entro 100 giorni dal compimento delle operazioni presso la cancelleria del giudice.
Sulla richiesta provvede il Giudice avanti cui l'atto e stato compiuto seguendo le tabelle previste dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Testo Unico Spese di giustizia DPR 115/2002

CHI PUO'RICHIEDERLO

L'interprete o il perito iscritto all'albo CTU presso il Tribunale di Torre Annunziata (per le modalita di iscrizione vedi "Come si diventa Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice") che ha svolto un'attività di ausilio al Giudice.

COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI

L'interprete o il perito deve depositare la propria istanza di liquidazione tramite la pagina dedicata https://lsg.giustizia.it/
Per ottenere la liquidazione l'interprete o il perito, se non ancora registrati, devono iscriversi alla piattaforma lsg.giustizia.
I possessori di partita IVA devono emettere la fattura elettronica tramite lo SDI, inserendo nella causale i riferimenti del procedimento (RGNR, RGTrib, RGGIP, RG, SIAMM) e allegando il decreto di liquidazione.

COSTI

La richiesta non comporta alcun costo.

TEMPI

Per le direttissime: se l’interprete deposita l’istanza in udienza, il provvedimento di liquidazione può essere emesso immediatamente dal Giudice.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Si, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

DOVE SI DEPOSITA L'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

Per i procedimenti di competenza del giudice civile:

Cancelleria di Sezione di riferimento del Giudice che ha richiesto la prestazione.

Per i procedimenti di competenza del giudice penale:

on-line tramite la pagina dedicata  https://lsg.giustizia.it/

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