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Opposizione al decreto di liquidazione

COS'È

E’ la procedura attraverso la quale "il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero" possono proporre opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte. Il rito è quello di cui all’art. 29 della l n. 794/1942 dinanzi al Presidente dell’ufficio giudiziario competente, che, in base alle tabelle di organizzazione dell’Ufficio, può delegare altro magistrato.

Decorso il termine per l’opposizione, il provvedimento acquista valore di cosa giudicata, al pari degli altri provvedimenti giudiziali aventi contenuto decisorio.

L’ordinanza che definisce il procedimento di reclamo non è impugnabile, ma proprio in quanto tale deve ritenersi ricorribile in Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Art. 84 e 170 del DPR 115/2002

art. 29 della L. n. 794/1942  e successive modificazioni.

CHI PUO' FARLO

Il beneficiario, le parti processuali e il Pubblico Ministero.

COME SI SVOLGE

Con ricorso al Capo dell’Ufficio Giudiziario competente.

Da depositare:

  • nota di iscrizione a ruolo
  • copia atti del procedimento per il quale ci si oppone al decreto di liquidazione.
COSTI
  • contributo unificato € 85,00
  • 1 marca € 27,00 diritti forfettizzati per notifiche a carico dell’ufficio

L’ordinanza che definisce il procedimento è soggetta alla registrazione presso il locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione dell’imposta di registro.

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