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Accettazione della carica di esecutore testamentario

COS'È

La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà.

Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione.

Il testatore nel testamento può anche autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

L’esecutore testamentario provvederà ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

artt. 700 e segg. cod. civ.

CHI PUO' FARLO

La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Il testatore può indicarvi il nominativo di uno o più esecutori testamentari, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.

È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche; pertanto, non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.

DOVE SI RICHIEDE

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni.

Presso il Tribunale di Torre Annunziata – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Corso Umberto I n. 437 - 3° Piano    

COME SI SVOLGE

Documentazione richiesta (sia in caso di accettazione che di rifiuto dell’incarico):

  • fotocopia codice fiscale dell’accettante e del defunto;
  • fotocopia del documento di identità dell’accettante (fronte e retro);
  • certificato di morte;
  • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento
  • n° 1 marca da 16,00 euro;

Documentazione richiesta solo in caso di accettazione dell’incarico:

versamento di 200,00 euro da effettuare contestualmente alla redazione dell’atto tramite modello F24.

N.B. La ricevuta di pagamento, senza la quale l’atto non è valido, deve essere immediatamente consegnata alla Cancelleria.

Con l’accettazione l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario.

La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a condizione o a termine, pur tuttavia, l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Nota bene

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

TEMPI

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni. La cancelleria provvede all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la registrazione dell’atto.

Ad avvenuta registrazione dell’atto (mediamente entro sessanta giorni),si può chiedere la copia conforme dell’atto alla cancelleria.

COSTI
  • una marca da bollo da € 16,00
  • il giorno dell’atto occorre effettuare un versamento di € 200,00 a favore dell’ufficio delle entrate.
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