L’amministrazione di sostegno si può richiedere nei confronti di una persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
In concreto, è uno strumento che serve a sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi.
L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.
L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOCHI PUO'RICHIEDERLO
Possono essere nominati amministratore di sostegno:
- il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- i parenti entro il 4° grado;
- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;
- un volontario iscritto all’albo dei tutori del Comune;
- un professionista.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
CHI PUO' FARLON.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno
DOVE SI RICHIEDEL’apertura dell’amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.
Presso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Piano Terra Torre A stanza n. 9
Corso Umberto I - 437 Torre Annunziata
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni: tel. 081- 8573187
COME SI SVOLGEPresso la cancelleria del giudice tutelare è disponibile la modulistica utile per il ricorso.
Il ricorso deve essere presentato in forma scritta; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato da un pagamento telematico PAGO PA (diritti di cancelleria/anticipazione forfettaria) di euro 27,00 (da acquistare prima, per es. in tabaccheria oppure effettuando un pagamento online sul sito PST GIUSTIZIA).
Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata; in quest’ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante.
Il ricorso può essere presentato di persona o tramite un difensore.
Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:
Al ricorso deve infine essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con indicazione del nominativo e della residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado e degli affini entro il II grado del beneficiario, ove conosciuti (eventualmente utilizzando il modulo disponibile in cancelleria).
COSTI