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Amministrazione di Sostegno

COS'È

L’amministrazione di sostegno si può richiedere nei confronti di una persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In concreto, è uno strumento che serve a sostenere le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, affiancandogli un "amministratore", con compiti più o meno estesi.

L'amministrazione di sostegno, dunque, rappresenta, attualmente, il rimedio ordinario da utilizzare per le persone che non riescono da sole, per qualsiasi causa, a provvedere ai propri interessi.

L'interdizione e l'inabilitazione, al contrario, rappresentano, ormai, strumenti eccezionali e residuali, cui ricorrere soltanto nel caso in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a proteggere adeguatamente la persona.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 art. 404 e segg. cod. civ.

 

CHI PUO'RICHIEDERLO

Possono essere nominati amministratore di sostegno:

- il coniuge non legalmente separato o il convivente;

- i parenti entro il 4° grado;

- la persona designata nel testamento dal genitore superstite;

- un volontario iscritto all’albo dei tutori del Comune;

- un professionista.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

CHI PUO' FARLO
  1. Lo stesso beneficiario.
  2. Coniuge, parenti entro il quarto grado; affini entro il secondo grado; persona stabilmente convivente.
  3. Tutore o curatore.
  4. Responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza del beneficiario (si precisa che gli operatori dei servizi pubblici e privati non possono essere nominati amministratori di sostegno): in tal caso è opportuno che la richiesta sia formulata all’Ufficio del PM che si occuperà dell’istruzione della pratica.
  5. P.M.

N.B. Coloro che non rientrano nelle suddette categorie possono rivolgersi ai servizi sanitari e sociali sollecitandoli a chiedere l’apertura del procedimento per amministrazione di sostegno oppure al Pubblico Ministero perché promuova d’ufficio il procedimento per l’apertura dell’amministrazione di sostegno

DOVE SI RICHIEDE

L’apertura dell’amministrazione di sostegno si richiede al giudice tutelare del luogo ove ha la residenza o il domicilio il beneficiario.

Presso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria Volontaria Giurisdizione,  Piano Terra Torre A  stanza n. 9

Corso Umberto I - 437 Torre Annunziata

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573187

COME SI SVOLGE

Presso la cancelleria del giudice tutelare è disponibile la modulistica utile per il ricorso.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta; è esente da contributo unificato; deve essere accompagnato da un pagamento telematico PAGO PA (diritti di cancelleria/anticipazione forfettaria) di euro 27,00 (da acquistare prima, per es. in tabaccheria oppure effettuando un pagamento online sul sito PST GIUSTIZIA).

Il ricorso deve essere presentato dal ricorrente di persona o da una persona da lui delegata; in quest’ultimo caso la persona che materialmente presenta il ricorso deve depositare una copia del documento del delegante.

Il ricorso può essere presentato di persona o tramite un difensore.

Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi:

  1. Generalità complete del beneficiario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o dimora attuale); occorre a tal proposito allegare al ricorso: estratto integrale dell’atto di nascita del beneficiario (o copia dell’atto di nascita); stato di famiglia del beneficiario.
  2. Ragioni della richiesta. Occorre a tal proposito allegare (in copia) la documentazione medica specialistica, proveniente dai servizi sanitari pubblici, che attesti l’infermità ovvero menomazione fisica o psichica e la conseguente impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
  3. Nominativo, domicilio e recapito telefonico del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (se tali elementi sono noti al ricorrente). La sottoscrizione del ricorso da parte degli stessi vale come adesione alla richiesta e alla proposta di nomina di amministrazione di sostegno indicata nel ricorso ed esonera dalla necessità di effettuare nei loro confronti notifiche o ulteriori avvisi.
  4. Descrizione delle condizioni di vita e della situazione socio-ambientale del beneficiario, nonché indicazione dei mezzi di sussistenza e del patrimonio dello stesso, con le relative rendite.
  5. Indicazione degli atti da compiere nell’interesse del beneficiario (ad esempio, riscossione della pensione; pagamento dei canoni di locazione, degli stipendi a colf o badanti; riscossione crediti; blocco conto bancario o altri depositi; rapporti con il fisco etc.).
  6. Indicazione delle principali spese e dei principali bisogni del beneficiario onde prevedere, al momento dell’emissione del decreto, un importo mensile che serva a sostenerle e soddisfarli.
  7. Accettazione, da parte della persona indicata come amministrazione di sostegno, con generalità, residenza e recapito telefonico, fatto salvo il potere di scelta del giudice tutelare.
  8. IN CASO DI RICHIESTA DI ACCESSO DOMICILIARE DEL G.T., OCCORRE ALLEGARE CERTIFICATO DI ASSOLUTA INTRASPORTABILITA’ (neanche in autoambulanza).

Al ricorso deve infine essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente con indicazione del nominativo e della residenza del coniuge, dei parenti entro il IV grado e degli affini entro il II grado del beneficiario, ove conosciuti (eventualmente utilizzando il modulo disponibile in cancelleria).

COSTI
  • Contributo: Esente  
  • Diritti: € 27,00
Allegati
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