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Apposizione e rimozione dei sigilli sui beni ereditati

COS'È

APPOSIZIONE

Su istanza dell'esecutore testamentario, degli aventi diritto alla successione (in casi particolari anche di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o su istanza di chi coabitava col defunto o che al momento della morte era addetto al suo servizio) e dei creditori può essere disposta l'apposizione dei sigilli. L'istanza si propone mediante ricorso. All'apposizione dei sigilli procede il tribunale.

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace.

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario.

Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode.

I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.

Se alcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

RIMOZIONE

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di una delle stesse persone indicate che possono chiederne l'apposizione.

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice, il quale provvede con ordinanza non impugnabile.

La rimozione dei sigilli è eseguita dall'ufficiale che può procedere all'inventario. 

Se non occorre l'inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale.

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Apposizione:

artt. 752 e segg. cod. proc. civ.

Rimozione:

artt. 762 e segg. cod. proc. civ.

CHI PUO'RICHIEDERLO

Su istanza dell'esecutore testamentario, degli aventi diritto alla successione (in casi particolari anche di ufficio o su richiesta del pubblico ministero o su istanza di chi coabitava col defunto o che al momento della morte era addetto al suo servizio) e dei creditori.

DOVE SI RICHIEDE

Presso il Tribunale di Torre Annunziata – Cancelleria Volontaria Giurisdizione – Corso Umberto I n. 437 - 3° Piano    

 

COSA OCCORRE

E’ necessario avvalersi di un legale.

COSTI

Apposizione: Regime fiscale:

Ricevuta di pagamento telematico PAGO PA:

  • contributo unificato € 98,00
  • diritti di cancelleria da € 27,00

Rimozione: Regime fiscale:

Ricevuta di pagamento telematico PAGO PA:

  • contributo unificato € 98,00
  • diritti di cancelleria da € 27,00
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