Il TFR viene pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro.
In caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il trattamento di fine rapporto, debitamente accertato e determinato a seconda delle suddette procedure,viene erogato ai lavoratori dal FONDO DI GARANZIA tramite l'Inps. Per poter ottenere il TFR il lavoratore deve prima richiedere il certificato rilasciato dalla cancelleria fallimenti che attesta che il dipendente di una ditta fallita si è insinuato nello stato passivo del fallimento e che nessun altro creditore ha fatto opposizione alla insinuazione.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOIl lavoratore.
DOVE SI RICHIEDEPresso il Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio Ricezione Ricorsi fallimentari –
corso Umberto I - 437 I Piano stanza 124
Tel. 081-8573611-
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
COSA OCCORREIstanza.
COSTIReddito superiore ad € 31.884,48 (autocertificati): si pagano 2 bolli da € 14,62 ed un bollo da € 3,54
Reddito inferiore ad € 31.884,48 (autocertificati): esente