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Cancellazione del protestato in caso di usura

COS'È

La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del delitto, direttamente o per interposta persona, se l'imputato viene rinviato a giudizio può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

art. 18 Legge 7/3/96 n. 108

CHI PUO' FARLO

La vittima del delitto di usura.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria Volontaria Giurisdizione, III Piano  Torre B

Corso Umberto I, 437 - Torre Annunziata

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 0818573636

COME SI SVOLGE

La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Alla domanda (in carta semplice) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna). Il presidente del tribunale provvede con decreto non impugnabile. Su presentazione di copia conforme del decreto la Camera di Commercio alla sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto sul bollettino protesti. Il provvedimento che dispone la sospensione della pubblicazione ovvero la cancellazione del protesto perde effetto nel caso di assoluzione dell'imputato del delitto di usura con sentenza definitiva.

COSTI
  • Contributo unificato: € 85,00
  • Diritti: € 27,00
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