La donna minorenne, che, nei casi previsti, intenda praticare l'interruzione della gravidanza, deve avere l'assenso dei genitori o del tutore.
Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando:
Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza.
Qualora il medico accerti la urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della donna minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano la interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLa donna minorenne, il consultorio o la struttura socio-sanitaria ed il medico di fiducia, a cui la donna a sua scelta può rivolgersi per l'espletamento della prescritta procedura.
DOVE SI RICHIEDEPresso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Terzo Piano Torre B
Corso Umberto I - 437 Torre Annunziata
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni: tel. 081- 8573636
COSTIContributo unificato: esente.