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La donazione di organi tra viventi

COS'È

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge

(L. 458/67 e L. 483/99) consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato) tra viventi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 26 giugno 1967 n. 458 - Trapianto del rene tra persone viventi,

Legge 16 Dicembre 1999, n. 483 - Norme per consentire il trapianto parziale di fegato.

CHI PUO' FARLO

Chi può donare

La donazione è consentita tra consanguinei (genitori/figli/fratelli) e solo in mancanza di questi o se questi non siano idonei o disponibili può essere effettuata da altri parenti o anche estranei, purché sia rispettato il carattere "gratuito" dell'atto.

Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in danaro o altra utilità è nulla e di nessun effetto. L'atto di disposizione è sempre revocabile sino al momento dell'intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.

DOVE SI RICHIEDE

Presso il Tribunale di Torre Annunziata Cancelleria Volontaria Giurisdizione, Terzo Piano Torre B 

Corso Umberto I - 437 Torre Annunziata

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00

Per informazioni: tel. 081- 8573636

COME SI SVOLGE

L'atto di disposizione e destinazione dell'organo è ricevuto dal giudice del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.

La donazione dell'organo è autorizzata a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.

Il giudice accerta l'esistenza di tali condizioni nonché che il donatore si è determinato all'atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente e quindi redige per iscritto le relative dichiarazioni. Il giudice accerta anche l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale che il direttore dell'Istituto autorizzato al trapianto, con i suoi collaboratori e con la partecipazione di un medico di fiducia del donatore, provvede a redigere e che deve attestare l'idoneità del donatore anche sotto l'aspetto della istocompatibilità nonché l'esistenza della indicazione clinica al trapianto nel paziente.

Eseguiti tutti gli anzidetti accertamenti il giudice può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all'esecuzione del trapianto.

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto. Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale, che si pronuncia in camera di consiglio.

COSTI

Regime fiscale
Tutti gli atti del procedimento davanti al giudice e al tribunale sono esenti da tasse di registro e bollo.

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