La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La mediazione può essere:
facoltativa, e cioè scelta dalle parti;
demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.
Dal 20 Marzo 2011 la conciliazione è divenuta obbligatoria per le seguenti materie:
diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio etc.);
divisione;
successioni ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
Prestito;
affitto d’aziende;
risarcimento danno derivanti da responsabilità medica o da stampa o altro mezzo di pubblicità;
contratti assicurativi;
contratti bancari;
contratti finanziari.
E’ rinviato al 2012 l’obbligo di conciliazione materie riguardanti liti condominiali o danni da incidenti (RC Auto).
CHI PUO' FARLOLa domanda di conciliazione facoltativa può essere inviata da chiunque a uno degli organismi accreditati per risolvere in via stragiudiziale una controversia civile o commerciale.
COME SI SVOLGECon invio della domanda relativa. Ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro 15 giorni. Se il mediatore si rende conto che non c’è volontà di trovare l’accordo può già in questa fase redigere il verbale con esito negativo. Qualora l’accordo non sia raggiunto, il mediatore può formulare una propria proposta di conciliazione. L’assistenza del legale durante la procedura non è obbligatoria.
TEMPIIl procedimento di mediazione deve essere concluso entro 4 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Articolo 60 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e seguente attuazione mediante decreto legislativo 4 marzo 2010 n 28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010).
COSTI
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad € 40,00 e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4 (v. sotto). Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità.
Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500,00 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250,00
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50,000.
Tabella A – Valore della Lite e spese per ciascuna parte
| Valore lite | spesa |
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Valore fino a € 1.000 |
€ 65,00 |
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Valore superiore a € 1.000 e fino a € 5.000 |
€ 130,00 |
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Valore superiore a € 5.000 e fino a € 10.000 |
€ 240,00 |
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Valore superiore a € 10.000 e fino a € 25.000 |
€ 360,00 |
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Valore superiore a € 25.000 e fino a € 50.000 |
€ 600,00 |
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Valore superiore a € 50.000 e fino a € 250.000 |
€ 1.000 |
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Valore superiore a € 250.000 e fino a € 500.000 |
€ 2.000 |
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Valore superiore a € 500.000 e fino a € 2.500.000 |
€ 3.800 |
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Valore superiore a € 2.500.000 e fino a € 5.000.000 |
€ 5.200 |
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Oltre € 5.000.000 |
€ 9.200 |