Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno. Per questa richiesta è necessario rivolgersi ad un legale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 156 cod. civ.; art. 8 Legge 1970 n. 898 e successive modificazioni.
CHI PUO'RICHIEDERLOIl coniuge avente diritto.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Volontaria Giurisdizione, III Piano - TORRE B
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Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni: tel. 0818573636
COSTIESENTE