Lo straniero la cui domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare (o domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari) sia stata respinta può proporre ricorso all’autorità giudiziaria.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt. 29 e 30 D. Lgs. 25/07/1998 n. 286
CHI PUO'RICHIEDERLOLo straniero che ha presentato alla Questura domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare o domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari che siano state respinte.
DOVE SI RICHIEDECancelleria Ruolo Generale Contenzioso,
Corso Umberto I - III Piano Torre Civile
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00
Per informazioni: tel. 081- 8573627
COME SI SVOLGEL’interessato presenta il ricorso al giudice del luogo in cui risiede. Occorre l'assistenza del legale.
Il Giudice con il decreto con cui accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.
Il Tribunale è anche competente per tutti i procedimenti civili previsti dalla legge nei confronti dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari:
* art. 44 D.Lgs. 25/07/1998 n.286 - azione civile contro discriminazione (il giudice può, su ricorso presentato anche personalmente dalla parte - o dalle organizzazioni sindacali nel caso di discriminazioni sul luogo di lavoro - ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione; può anche condannare al risarcimento del danno, sia patrimoniale che morale).
** per gli extracomunitari la convalida espulsioni è di competenza del giudice di pace
COSTIE’ una procedura esente da contributo unificato