Per i procedimenti in cui è necessaria l'assistenza di un legale, chi si trova in condizioni economiche precarie e non può permettersi di farsi difendere da un Avvocato a pagamento, se ha i requisiti necessari, può chiedere di essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato, cioè può chiedere di essere assistito e difeso da un avvocato a spese dello Stato. Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArtt.74-141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30/05/2002, n. 115).
CHI PUO' FARLOI cittadini italiani; gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Quando la causa ha per oggetto diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto solo del reddito personale del richiedente.
DOVE SI RICHIEDEUFFICIO COMPETENTE:
La domanda deve essere presentata presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:
Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, Piano Terra (Sede centrale)
Orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 11.30
Per informazioni: tel. 081- 862 20 39
COME SI SVOLGEModalità di presentazione della domanda:
I moduli per le domande sono disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed in download sulla presente pagina web.
Il richiedente deve allegare all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato la copia del proprio documento di riconoscimento, la copia del proprio codice fiscale, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza, la copia del codice fiscale dei componenti del nucleo familiare, copia di eventuali atti, giudiziari e non, in suo possesso e connessi all’istanza.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione deve essere autenticata dal difensore se presentata da quest’ultimo.
La domanda può essere inviata, con gli allegati sopra menzionati, anche a mezzo raccomandata a.r.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata compilando l’apposito modulo disponibile in download sul presente sito.
Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza di quanto sostenuto dal richiedente e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità:
Se la domanda è accolta l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato, appositamente predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto. Se la decisione del Consiglio dell'Ordine non è adottata entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia (Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III).
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso:
Nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti)