Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Il debitore che provveda al pagamento oltre tale termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. Analoga istanza può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOLegge 18 agosto 2000, n. 235 (GU n. 200 del 28/08/2000)
D.M. n. 316 del 9 agosto 2000 ((registro informatico dei protesti))
CHI PUO' FARLOIl debitore
COSTI€ 85,00 per il contributo unificato.
L'importo del diritto di segretaria è di € 27,00 per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.